RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE (2 lug. – 17 dic. 2013).

venerdì 23 agosto 2013

Cava ex-Bove, divieto utilizzo impianti: ricorso al TAR respinto

A proposito di Overshoot Day (che ci ricorda che consumiamo risorse più rapidamente di quanto il Pianeta ne rigeneri), giusto per non restare nell'astratto e per calare nella ns realtà locale il concetto di consumo di risorse non rinnovabili (il territorio ricade tra queste)...

Il TAR Campania (sez. IV), con sentenza depositata il 15/07/2013, respinge il ricorso di Calcestruzzo S.Vincenzo Tre s.r.l. (società che svolge "[...]attività industriale di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio nell’impianto sito in via Pugliano n. 22 nel Comune di S. Salvatore Telesino[...]") per l'annullamento:
- del decreto dirigenziale n. 31 del 5 maggio 2011 Settore provinciale Genio civile di Benevento
- del decreto dirigenziale n. 52 del 29 giugno 2011 dell’Area generale di coordinamento 5 della regione Campania
- di tutti gli altri annessi e presupposti

Il TAR, respingendo tale ricorso, in sostanza riconferma i due decreti dirigenziali che recavano il divieto di utilizzo dell'impianto di frantumazione inerti sito nel Comune di S. Salvatore Telesino in via Pugliano n. 22 e la revoca dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la produzione di calcestruzzo, inerti calcarei e conglomerati bituminosi.

La sentenza cita, come elemento rilevante per la propria decisione, la L.R. 54/85 che stabilisce l' obbligo di ricomposizione ambientale a cui sono soggette le cave dismesse (alla cava in questione "era stata negata l'autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione con decreto dirigenziale n.900 del 9 aprile 2001").

La ricomposizione, ai sensi della summenzionata legge, "si concreta" nella "sistemazione idrogeologica", nel "risanamento paesaggistico", nella "restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli", in osservanza al principio di mitigazione del danno arrecato con il consumo di territorio dovuto alle attività estrattive ed alla presenza di manufatti ed impianti ad esse asservite e pertinenti.

Come si legge dalla sentenza, la stessa legge stabilisce che "Tali manufatti ed impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell' attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti" (cit. LR 54/85).

La sentenza peraltro fa notare che "nel Comune in questione le costruzioni industriali nelle dette zone (ndr: E1N, E2, E3) sono tollerate solo ed esclusivamente ove siano serventi ad un’attività estrattiva condotta in loco, e non in altri siti (come è quella della ricorrente)".

Quindi: demolizione od asportazione di impianti e manufatti rientranti nel perimetro assegnato all'area di cava, a meno di diversa utilizzazione (diversa dalle lavorazioni connesse alle estrazioni, a maggior ragione se si utilizza materiale non locale), in quanto pertinenze di una cava già dismessa dal 2001, e quindi incompatibili anche con l'obbligatoria ricomposizione ambientale, nonchè in contrasto con le norme urbanistiche vigenti.

Il TAR "Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".

Questa sentenza segue altri provvedimenti (decreti dirigenziali 49 e 50 del 31-05-2010) che prevedevano, fra l'altro, il ripristino di aree limitrofe alla suddetta cava in cui è stata rilevata attività estrattiva abusiva, in assenza di autorizzazioni, su demanio comunale. 

Il link per scaricare la sentenza:
https://app.box.com/s/wxdq1bat5jkzd9qshxvf

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